Onorevoli Colleghi! - Nelle precedenti legislature sono state presentate, nei due rami del Parlamento, proposte di legge per istituire l'Ordine professionale dei traduttori e interpreti; purtuttavia non si è mai riusciti a completare l'iter parlamentare utile alla definizione di una norma legislativa in materia.
      Le professioni dei traduttori e degli interpreti non godono in Italia di alcun riconoscimento, tranne quanto previsto dal regio decreto-legge del 18 gennaio 1937, n. 448, convertito dalla legge 17 giugno 1937, n. 1249.
      Oggi si rende indispensabile presentare una nuova proposta che scaturisce non solo dall'importanza e dalla conseguente necessità di regolamentare le due professioni dei traduttori e degli interpreti, ma anche perché tale esigenza è stata manifestata dalle stesse categorie di appartenenza. Nel 2005 è, infatti, iniziata una raccolta di firme a sostegno della proposta di legge (atto Camera n. 766) di iniziativa dell'attuale riproponente. Sono oltre 1.650 le firme dei traduttori e interpreti, sia di iscritti ad associazioni di categoria italiane e straniere (AITI, AIIC, Assointerpreti, ANITI, BDU, ATA, IOL, ITI, SFT e altre) che di non iscritti ad alcuna associazione di categoria, docenti, studenti, committenti che chiedono che venga istituito l'Ordine professionale dei traduttori e interpreti.
      L'eterogeneità dei sostenitori testimonia il carattere trasversale di una tale iniziativa, un elemento importante che da un lato la sottrae ad eventuali tentativi di identificazione con realtà fini a se stesse, dall'altro ne avvalora la fondatezza, con

 

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fermando la necessità dell'attenzione del legislatore nei confronti della categoria.
      Sull'onda di tali numerose adesioni si è costituita con atto pubblico l'associazione «Comitato ALTRINIT», il cui unico scopo sociale è l'istituzione dell'Ordine professionale dei traduttori e interpreti e che ha contribuito a rivisitare la proposta di legge presentata nella precedente legislatura.
      L'attività del traduttore e dell'interprete si estende ormai ai più svariati campi del sapere umano, dalla medicina alla chirurgia, dal diritto alla politica, dalle scienze sociali a quelle economiche, dalle scienze matematiche a quelle biologiche, dall'ingegneria meccanica a quella elettronica, dalla fisica nucleare all'astrofisica, all'arte e al cinema. D'altra parte lo sviluppo di tecniche sempre più sofisticate, l'esigenza di utilizzare testi e relazioni di alto contenuto scientifico e di spiccata specializzazione, gli scambi di informazione nel corso dei congressi e di riunioni internazionali impongono la necessità di disporre di traduttori ed interpreti altamente specializzati, professionalmente preparati e responsabili, che garantiscano agli utilizzatori prestazioni di alto livello e di pieno affidamento.
      L'accesso indiscriminato da parte di persone che possono avere conoscenze linguistiche, ma che non hanno la necessaria preparazione tecnica e culturale, danneggia l'interesse pubblico e i professionisti seri. L'importanza del problema della traduzione e dell'interpretariato - troppo spesso sottovalutata in Italia - è stata già da tempo messa in chiara evidenza dagli organismi internazionali con opportune iniziative e raccomandazioni. Fra tutte basti qui citare, per il suo significato, la «Raccomandazione sulla protezione giuridica dei traduttori e delle traduzioni e sugli strumenti pratici per migliorare lo status dei traduttori», formulata dall'UNESCO nel corso della Conferenza generale tenuta a Nairobi il 22 novembre 1976. A fronte di tale raccomandazione - che ovviamente impegna il nostro Paese, in quanto Stato membro dell'ONU - la categoria dei traduttori-interpreti non solo non gode in Italia di particolari provvidenze, ma non è neppure riconosciuta come categoria professionale.
      In altri Paesi, al contrario, esistono associazioni ed enti, riconosciuti dalle leggi statali, i quali hanno il compito di tutelare sul piano giuridico, professionale ed economico l'attività di traduttore ed interprete. Basti ricordare, per citarne soltanto alcuni, che nei Paesi Bassi esiste la Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers (NGTV). In Belgio vi è la Chambre Belge des traducteurs, interprètes et philologues, e che in molti paesi dell'Europa orientale (ex Jugoslavia, Bulgaria, Ungheria e Polonia) la professione di traduttore ed interprete è ufficialmente riconosciuta e gode non soltanto dei diritti riservati dalla legge alle altre categorie professionali, ma anche del diritto d'autore, proprio come gli scrittori. In Germania, all'associazione di categoria BDU si accede dopo il superamento di un esame che abilita all'esercizio della professione. Il 19 luglio 2005 S. M. Elisabetta II ha accolto la richiesta dell'Institute of Linguists (IOL), conferendogli lo status di Charter. In Canada la provincia del Québec non solo ha istituito già da tempo l'ordine professionale dei traduttori e interpreti, ma addirittura riconosce e tutela la professione di terminologo. Infatti l'attuale denominazione è OTTIAQ (Ordre des traducteurs terminologues et interprètes agréés du Québec). Va da sé che, ai fini del riconoscimento, qualsiasi tentativo di parallelismo tra le associazioni di categoria italiane e quelle di altri paesi non può essere che inadeguato; non solo, ma questo stato di fatto pone in condizione di netta inferiorità i traduttori e gli interpreti italiani rispetto a quelli degli altri paesi, in particolare quelli della Comunità europea. Tale situazione si presenta con particolare evidenza in caso di bandi e concorsi europei.
      L'istituzione dell'Ordine professionale è in armonia con la direttiva 2005/36/CEE del 7 settembre 2005 (direttiva Zappalà) sulle qualifiche professionali, che consente agli Stati membri di delegare parte della gestione delle professioni ad organismi autonomi, come gli ordini e i collegi professionali,
 

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per la quale gli Stati hanno due anni di tempo per adeguarsi.
      Il recente decreto La Loggia (decreto-legge n. 30 del 2 febbraio 2006) ribadisce: «La legge statale definisce i requisiti tecnico-professionali e i titoli professionali necessari per l'esercizio delle attività professionali che richiedono una specifica preparazione a garanzia di interessi pubblici generali la cui tutela compete allo Stato» (articolo 4, comma 2).
      La presente iniziativa legislativa ha il duplice intento di garantire una maggiore tutela ai lavoratori impegnati nel settore e una più sicura affidabilità e qualità delle attività di traduzione e interpretariato a favore degli utenti. A tale scopo essa prevede di istituire l'Ordine dei traduttori e interpreti e di stabilire alcune regole per disciplinare l'esercizio di queste professioni.
      La proposta di legge mira a valorizzare adeguatamente e a meglio definire le diverse competenze comprese nelle professioni di questo settore e a garantire a questa categoria di professionisti altamente qualificati un'adeguata tutela sul piano giuridico, professionale ed economico. Il provvedimento, tra l'altro, risolve anche il problema dei traduttori giurati e dei traduttori e interpreti consulenti tecnici, i quali nell'ambito dell'ordinamento giudiziario svolgono attualmente funzioni molto delicate senza essere soggetti a controllo alcuno e per i quali l'Unione europea ha deliberato l'istituzione di un apposito registro (GU C 33 E/159 - febbraio 2006 - emendamento 32, articolo 8).
      Si è pertanto previsto di articolare l'albo in tre distinti elenchi, relativi rispettivamente a:

          a) traduttori;

          b) interpreti di conferenza;

          c) interpreti di trattativa.

      Il primo elenco è quello dei traduttori, per i quali la specificità della professione è stata individuata nella trasposizione per iscritto di testi da una lingua all'altra, distinguendosi la figura del traduttore professionista da altre figure quali il corrispondente in lingue estere. L'articolo 1, comma 7, della proposta di legge esenta inoltre dall'obbligo di iscrizione all'albo coloro che effettuino traduzioni cui si applichi l'articolo 4 della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativa al diritto d'autore.
      Per quanto concerne gli interpreti, l'albo prevede due distinti elenchi, relativi rispettivamente agli interpreti di conferenza e agli interpreti di trattativa. Nel comma 7 dell'articolo 1 gli interpreti professionisti vengono anche distinti dalla figura dell'interprete turistico.
      Gli articoli da 2 a 7 disciplinano le modalità di elezione, i compiti e l'articolazione interna del consiglio dell'ordine, composto da due sezioni, una relativa ai traduttori, l'altra agli interpreti. A ciascuna delle due sezioni la legge affida la tenuta dell'albo professionale e le proposte relative alle tariffe professionali, con riferimento agli iscritti compresi nei rispettivi elenchi. Le altre attribuzioni, riguardanti il governo centrale dell'ordine, sono di competenza del consiglio dell'ordine a sezioni riunite.
      L'articolo 8 attribuisce al Ministro della giustizia l'alta vigilanza sull'ordine.
      L'articolo 9 della proposta di legge subordina l'iscrizione nei diversi elenchi dell'albo al possesso di alcuni requisiti (cittadinanza, diritti civili, residenza in Italia) oltre che al superamento dell'esame di abilitazione e al compimento di un periodo di tirocinio. Il comma 2 dell'articolo 9 esenta dal possesso della cittadinanza e della residenza nel territorio della Repubblica italiana ai fini dell'iscrizione nel solo elenco degli interpreti di conferenza, in considerazione del fatto (derivante dalla natura stessa delle competenze linguistiche richieste per tale attività) che parte dei professionisti operanti nel nostro Paese - e che assicurano l'interpretazione dall'italiano verso le altre lingue - non sono cittadini italiani né, talora, di altro Stato comunitario.
      L'articolo 10 demanda a un regolamento ministeriale la definizione dei programmi e delle modalità di ammissione e svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione professionale.

 

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      L'articolo 11 definisce i criteri per la formazione degli elenchi e la classificazione delle competenze linguistiche. Il comma 4 definisce i criteri per la formazione degli elenchi. Il comma 5 definisce i criteri per la formazione di un elenco speciale.
      L'articolo 12 impone ai traduttori e agli interpreti l'obbligo del segreto professionale.
      Con gli articoli da 13 a 15 sono infine dettate le norme transitorie relative alla prima formazione dell'albo. In attesa dell'attuazione delle disposizioni sull'esame di Stato, è considerato equipollente al superamento dell'esame di abilitazione e del periodo di tirocinio il possesso di un titolo di studio congiunto con l'effettuazione di un determinato periodo di attività professionale specifica; è stata prevista una deroga relativamente alle lingue di scarsa diffusione. Anche in sede di prima formazione dell'albo è prevista la classificazione delle competenze linguistiche.
 

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